Disposizioni per lo svolgimento di attività tecnico pratica in azienda agraria
L’azienda agraria annessa all’istituto ITA costituisce un laboratorio fondamentale per l’apprendimento degli studenti. Il buon funzionamento delle attività in azienda agraria deriva dall’osservare e far osservare le seguenti norme:
Art. 1 - Possono accedere all’azienda agraria gli alunni/e solo se accompagnati dai rispettivi insegnanti dell’Istituto per finalità didattiche.
Art. 2 – Possono accedere all’azienda agraria inoltre alunni ed insegnanti dell’Istituto negli orari e nei modi (per classi o per sottogruppi) indicati dal Dirigente Scolastico per lo svolgimento delle esercitazioni previste nel piano delle attività annuali, comunicate agli alunni con apposite circolari predisposte dal responsabile di plesso.
Art. 3 – Le esercitazioni e le uscite di studio durante l’attività curricolare dovranno essere svolte con la presenza dell’ITP e/o del docente e dell’assistente tecnico o addetto azienda agraria. Al personale interessato verrà comunicato il calendario delle lezioni settimanali al fine di garantire la propria presenza nei laboratori dell’azienda agraria.
Art. 4 – L’utilizzo di attrezzi manuali (badili, pale, forbici o cesoie, ecc…) è consentito esclusivamente per scopi e finalità didattiche o per attività di apprendimento indicate dall’insegnante e/o dall’assistente tecnico o addetto azienda agraria. Non è consentito agli studenti l’utilizzo di mezzi agricoli o macchine operatrici e di mezzi meccanici elettrici o a motore.
Art. 5 – L’accesso al laboratorio azienda agraria per le esercitazioni è regolamentato dall’art1.
Gli studenti dovranno essere accompagnati dagli ITP della classe o docenti in orario ai luoghi di esercitazione. Le esercitazioni dovranno essere effettuate solo con la presenza dell’insegnante tecnico pratico e la presenza dell’assistente tecnico e/o addetto all’azienda agraria inserito in calendario. Al termine dell’esercitazione gli alunni/e devono sollecitamente fare rientro in classe accompagnati da ITP e docenti.
Art. 6 – Ogni utente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri utenti ed al puntuale rispetto delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008 e di ogni altra vigente normativa.
Art. 7 – Gli alunni/e durante le esercitazioni dovranno usare i dispositivi di protezione individuale adeguati all’attività da svolgere.
Art. 8 – L’utilizzo di materiale di laboratorio dovrà essere effettuato con diligenza e massima cautela. Dopo l’impiego tali materiali dovranno essere riposti nei rispettivi locali o consegnati all’assistente tecnico o addetto alle esercitazioni.
Art. 9 – L’eventuale mancanza di materiale od eventuali danni prodotti alle strutture ed alle piante vanno segnalati al docente ed al personale incaricato.
Art. 10 – E’ assolutamente vietato fumare o allontanarsi durante esercitazioni in azienda, nonché manipolare combustibili, concimi o antiparassitari, riservato esclusivamente al personale autorizzato.
Art. 11 – Vanno segnalate immediatamente al docente eventuali situazioni di pericolo rilevate ed il verificarsi di qualsiasi eventuale infortunio. Vanno segnalate eventuali patologie rilevanti per l’adozione degli opportuni provvedimenti e altre situazioni soggettive ritenute rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività.
Art. 12 – Gli alunni dell‘Istituto non devono utilizzare la serra per scopi personali ed in particolare per la propagazione e riproduzione di piante senza l’autorizzazione dei responsabili della gestione della serra. Tale modello comportamentale è fondamentale per evitare la diffusione di patologie.
Art. 13 – E’ obbligatorio adottare sempre un comportamento corretto onde evitare danni alle persone ed alle strutture nonché riferire sempre ed in ogni caso all’insegnante il verificarsi di qualsiasi infortunio. Nessuna attività dovrà essere attivata senza il preventivo consenso dei docenti e del personale tecnico.
Art. 14 – Non è consentito agli alunni/e eseguire attività diverse o alternative rispetto all’esercitazione o all’incarico indicato dal docente. Ogni utente dovrà indossare un abbigliamento consono all’attività ed alle condizioni climatiche. E’ obbligato all’utilizzo della tuta personale (abbigliamento da lavoro) e dei dispositivi di protezione individuale quali calzature antinfortunistiche adeguate (scarpe o stivali di gomma), guanti da lavoro e occhiali di sicurezza, ove necessari per l’esercitazione. L’assenza del materiale idoneo, oltre che impedire l’esecuzione dell’esercitazione, costituisce una mancanza sanzionabile in base al vigente regolamento. L’alunno privo del materiale idoneo verrà assegnato temporaneamente alla frequenza delle lezioni di classe parallela o altra classe.
Art. 15 – E’ vietato introdurre in azienda bevande o cibi e qualsiasi altro oggetto o prodotto che possa arrecare danni o costituire pericolo. E’ vietato abbandonare carte o altri oggetti nelle aree dell’azienda.
Art. 16 – E’ vietato prelevare o spostare attrezzi e qualsiasi oggetto o apparecchiatura e/o utilizzarli senza autorizzazione e controllo dell’insegnante o in modo improprio.
Art. 17 – Ogni utente è tenuto a segnalare immediatamente all’insegnante preposto eventuali rotture o malfunzionamenti di strumenti, attrezzi o apparecchiature.
Art. 18 – Le attività in azienda per gli alunni disabili e con programmazioni speciali devono seguire in maniera scrupolosa le specifiche disposizioni contenute nei piani didattici individuali e personalizzati. Tali allievi/e potranno svolgere le attività in argomento per loro predisposte solo con la presenza e la sorveglianza dei docenti di sostegno e di altro personale preposto all’assistenza. In caso contrario, la valutazione sull’eventuale partecipazione è demandata al docente della disciplina di indirizzo, agli addetti e agli ITP previa consultazione, per l’autorizzazione, dei genitori.